Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato , più conosciuto come gratuito
patrocinio , è necessario che il reddito annuo imponibile del richiedente, non
superi la somma di € 11.528,41 . , il tutto risultante dalla ultima dichiarazione
dei redditi.
Ai fini della concessione del beneficio, si tiene conto anche del reddito prodotto dai
familiari conviventi (coniuge, figli, ecc.) componenti il nucleo familiare.
Solo in ambito penale il limite previsto € 11.528,41 è elevato di
€ 1.032,91 per ogni familiare convivente.
Nel caso di separazione giudiziale o consensuale, si tiene conto del solo reddito
prodotto dal richiedente, a meno che non vi siano altri familiari conviventi titolari
di reddito.
In questo caso il richiedente oltre al proprio reddito deve indicare anche i redditi
conseguiti da tutti i componenti il nucleo familiare (escluso quelli del coniuge
coinvolto nel medesimo procedimento), salvo che non si ravvisi, un conflitto di
interessi anche con gli altri componenti il nucleo familiare.
Se ne deduce quindi che in tutti quei processi in cui gli interessi del richiedente il
gratuito patrocinio sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo
familiare con lui conviventi, viene considerato ai fini dell’ammissione del gratuito
patrocinio , solo il reddito conseguito dal richiedente
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Avvocato Anna Maria Muroni
Oristano via Oristano 121