Riforma della Giustizia D.L. 132/2014 relativamente alla separazione – cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione.
Con tale riforma ora sarà possibile la separazione e il divorzio con la negoziazione assistita dall’avvvocato senza rivolgersi al Tribunale .
L’intervento normativo prevede la semplificazione (in caso di accordo tra le parti) delle procedure di separazione, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione, mediante la negoziazione assistita dall’ avvocato .
L’applicazione della procedura di negoziazione assistita è esclusa però nei casi di presenza di figli minori o di figli maggiorenni portatori di handicap grave.
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita dall’ avvocato , è equiparato ai provvedimenti giudiziali.
Sempre il medesimo intervento normativo prevede ulteriori disposizioni dirette alla ulteriore semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio.
Si prevede cioè che i coniugi possano comparire innanzi all’ufficiale dello stato civile, del Comune di residenza di uno dei coniugi ovvero del Comune presso cui è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, per concludere un accordo di separazione , o di scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio .
L’assistenza dei difensori in questo caso non è obbligatoria.
Si tratta di una modalità semplificata a disposizione dei coniugi che intendano consensualmente separarsi o porre fine al vincolo matrimoniale, disposta dall’ordinamento per alcuni casi ben delimitati. In primo luogo, la comparizione innanzi all’ufficiale dello stato civile, può aver luogo solo quando non vi sono figli minori, o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
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